Statuto
SCuDo – Servizio Cure a
Domicilio del Luganese


CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata

Art. 1 Denominazione

Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese – SCuDo è costituita a Lugano un’Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Scopi

1. L’Associazione ha lo scopo di consentire la permanenza a domicilio delle persone residenti nel suo comprensorio e confrontate a malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari, offrendo loro le necessarie prestazioni.

2. Per conseguire tale scopo l’Associazione gestisce, in conformità con la Legge sull’assistenza e la cura a domicilio del 30 novembre 2010, il servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD) del comprensorio del Luganese.

3. L’Associazione è di interesse pubblico, aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 Sede e durata

La sede dell’Associazione è Lugano. La sua durata è illimitata.


CAPITOLO 2 Membri

Art. 4 Statuto di membri Possono essere membri attivi

– Comuni;
– enti di diritto pubblico o privato che svolgono la loro attività nel settore dell’assistenza e
dell’aiuto a domicilio;
Possono essere membri passivi e senza diritto di voto
– le persone fisiche

Art. 5 Ammissione

1. La domanda di ammissione in qualità di membro è da inoltrare per iscritto al Comitato,
il quale ne decide l’accettazione.
2. Nella domanda di ammissione il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità
dell’Associazione definite nello statuto.
3. Il rappresentante del Cantone è membro di diritto dell’Associazione.
4. Contro la decisione che respinge la domanda d’ammissione, il richiedente ha facoltà di
ricorrere entro 15 giorni all’Assemblea.

Art. 6 Responsabilità

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall’Associazione, che
sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest’ultima.

Art. 7 Dimissioni ed esclusione

1. Tutti i membri possono dimettersi per la fine di ogni anno sociale. Le dimissioni devono
essere comunicate per iscritto al Comitato con almeno sei mesi di anticipo.
2. La qualità di membro si perde con il mancato pagamento della tassa sociale.
3. Su proposta del Comitato, l’Assemblea può escludere un membro che porta pregiudizio agli interessi dell’Associazione.


CAPITOLO 3 Organizzazione

Art. 8 Organi

Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea;
– il Comitato;
– le Commissioni di zona.
– la Direzione
– l’Ufficio di revisione

A. Assemblea generale

Art. 9 Riunioni e convocazioni

1. L’Assemblea è l’organo supremo dell’Associazione.
2. L’Assemblea è convocata dal Comitato o su richiesta di 1/5 degli aventi diritto di voto.
Essa è presieduta dal Presidente dell’Assemblea e, in sua assenza, dal Vicepresidente
dell’Assemblea. La convocazione avviene in forma scritta. Gli allegati, se così richiesto
dal Delegato, possono essere trasmessi in formato elettronico.
3. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno: di regola entro fine novembre per
l’approvazione del preventivo e di regola entro fine maggio per l’approvazione dei conti
d’esercizio e dei bilanci dell’anno precedente.
4. I membri sono convocati individualmente per iscritto in forma cartacea o in forma
elettronica almeno tre settimane prima della data dell’assemblea; alla convocazione
viene allegato l’ordine del giorno.

Art. 10 Competenze L’Assemblea:

1. Nomina per un periodo di 4 anni
1.1. il Presidente dell’Assemblea, il Vicepresidente dell’Assemblea e i membri del Comitato di sua competenza;
1.2. i membri delle Commissioni di zona;
2. Incarica l’ufficio esterno di revisione;
3. Ratifica le decisioni relative all’assunzione di un servizio di appoggio;
4. Approva i progetti specifici o supplementari;
5. Delibera sul rapporto annuale del Comitato, verificandone la gestione;
6. Approva i conti di esercizio, il bilancio e il preventivo;
7. Decide sulle proposte presentate dal Comitato e dai suoi membri;
8. Formula le proposte al Comitato;
9. Decide sui ricorsi contro la mancata ammissione di nuovi membri;
10. Delibera sulle proposte di esclusione dei membri;
11. Stabilisce le quote sociali annue;
12. Modifica lo statuto;
13. Scioglie l’Associazione.

Art. 11 Diritto di voto, maggioranza, quorum

1. Ogni Comune membro dell’Associazione dispone di un voto ogni 3000 abitanti o
frazione. È ammessa la delega di voto.
2. Ogni Ente d’appoggio e di volontariato membro dell’Associazione dispone di un voto.
3. L’Assemblea può validamente deliberare se è presente almeno 1/3 dei voti. Se dopo 30
minuti 1/3 non è raggiunto l’Assemblea è comunque valida.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti. In caso di parità il voto del
Presidente è preponderante.

B. Comitato

Art. 12 Funzione e composizione

1. Il Comitato è l’organo direttivo dell’Associazione. Esso si organizza al suo interno ed assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, conformemente alla pianificazione cantonale.
2. Il Comitato è formato da sette persone, di cui
2.1. una in rappresentanza dello Stato;
2.2. quattro in rappresentanza dei Comuni membri, di cui almeno uno del Comune di Lugano;
2.3. due in rappresentanza degli altri enti di diritto pubblico o privato.
3. Il Comitato rappresenta l’Associazione di fronte a terzi, può delegare il potere di rappresentanza al direttore e all’amministratore, designa le persone che impegnano l’Associazione con la loro firma e stabilisce il modo di firma.
4. I membri di Comitato, in assemblea, non hanno diritto di voto.

Art. 13 Competenze Il Comitato:

1. Elabora la suddivisione del proprio comprensorio in zone di intervento e gestisce a
livello strategico il servizio di assistenza e cura a domicilio all’interno del comprensorio
offrendo almeno le prestazioni previste dalla Legge;
2. Allestisce la pianificazione del proprio comprensorio e partecipa all’elaborazione di
quella cantonale;
3. Promuove proposte di attività e progetti supplementari per il proprio comprensorio;
4. Stipula le convenzioni con i Comuni, altri operatori sanitari, enti o associazioni e con
assicurazioni malattia;
5. Approva le tariffe a carico degli utenti;
6. Chiede il riconoscimento dell’Associazione quale gestore del SACD ai sensi della
relativa legge cantonale;
7. Allestisce i conti di esercizio, i bilanci e il preventivo, che vengono sottoposti al vaglio
dell’assemblea;
8. Gestisce il patrimonio dell’Associazione e ricerca i mezzi finanziari per conseguire gli
obiettivi fissati;
9. Assume i dipendenti dell’Associazione e ne approva i capitolati d’oneri;
10. Approva il piano di formazione per i dipendenti;
11. Esegue o fa eseguire le decisioni prese dall’Assemblea;
12. Convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria;
13. Decide sull’ammissione di nuovi membri;
14. Vigila sulla gestione dell’Associazione;
15. Esercita tutte le competenze non assegnate ad altri organi.

C. Commissioni di zona

Art. 14 Funzioni e composizione

1. Ogni zona d’intervento può dotarsi di una Commissione di zona quale organo consultivo del Comitato.
2. Essa è composta da 7 membri eletti direttamente dall’Assemblea su proposta dei Comuni e delle Associazioni di zona.

Art. 15 Competenze La Commissione di zona

1. preavvisa e discute gli oggetti relativi alla propria zona d’intervento sottopostegli dal
Comitato;
2. sottopone al Comitato i bisogni e le proposte relativi alla propria zona d’intervento.

D. Direzione

Art. 16 Organizzazione

L’organizzazione dell’Associazione è affidata ad un Direttore amministrativo e ad un direttore sanitario che si sostituiscono in caso di assenza.

Art. 17 Compiti

Al Direttore amministrativo è affidata la gestione del Servizio.
Al Direttore sanitario è affidata la gestione sanitaria del Servizio; garantisce la conformità alla legislazione sanitaria federale e cantonale, alle direttive o raccomandazioni del DSS e dell’Ufficio del medico cantonale.
I compiti dei direttori vengono definiti da un capitolato d’oneri.

E. Ufficio di revisione

Art. 18 Elezione e compiti

L’Ufficio esterno di revisione viene incaricato dall’Assemblea ogni anno su proposta del Comitato. Il rinnovo può essere tacito.


CAPITOLO 4 Risorse

Art. 19 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituite:
– dalle quote sociali dei membri attivi e passivi che corrispondono: quota base annua moltiplicata per il numero dei voti considerato un importo massimo di CHF 2’000.00;
– dalle altre entrate comprensive del pagamento a carico degli utenti, dei rimborsi delle casse malati ed altre assicurazioni;
– del contributo dei Comuni e del Cantone;
– da donazioni, legati ed altri lasciti.


CAPITOLO 5

Disposizioni finali

Art. 20 Modifica degli statuti e scioglimento dell’Associazione

1. Ogni modifica degli statuti deve figurare all’ordine del giorno ed essere approvata dai 2/3 dei membri. Se il quorum non è raggiunto, l’Assemblea può deliberare mezz’ora dopo l’aggiornamento dei lavori, qualunque sia il numero di presenti.

2. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso soltanto da un’Assemblea convocata espressamente a tale scopo e decisa con la maggioranza qualificata. Se il quorum non è raggiunto, un’Assemblea è convocata una seconda volta al più tardi dopo 10 giorni. Essa può deliberare con la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti.

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, i fondi ritorneranno ai Comuni del comprensorio ed al Cantone proporzionalmente al loro impegno finanziario e saranno utilizzati per conseguire analoghi scopi a quelli enunciati nel presente statuto. Il presente statuto è entrato il vigore il 09.09.1999 ed è stato modificato in data: 16.12.1999 – 20.11.2000 – 24.05.2004 – 24.11.2009 – 16.11.2011 – 27.11.2012.

Presidente dell’assemblea: Marusca Ortelli

Presidente del comitato: dr. med. Sergio Macchi

Direttore amministrativo: Enrico Conte

 

Lugano, 27 novembre 2012